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il decreto legislativo n° 111 del 17/3/1995.
DECRETO
LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111.
Attuazione
della direttiva n. 90/314/CEE.
Art.
1.
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od
offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore
o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso
di regolare utorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali,
ferme restando le disposizioni del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50.
Art.
2.
Pacchetti turistici
1.
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
di
cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte
significativa del "pacchetto turistico".
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso
"pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore
o il venditore agli obblighi del presente decreto.
Art.
3.
Organizzatore di viaggio
1.
Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio
e':
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza
la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art.
10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi
stabiliti.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore.
Art.
4.
V e n d i t o r e
1.
Ai fini del presente decreto il venditore e':
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende,
o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art.
10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi
stabiliti.
Art.
5.
C o n s u m a t o r e
1.
Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente,
il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purche' soddisfi a tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
Art.
6.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto
in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del
contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore
o venditore.
Art.
7.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1.
Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata
del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive
il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua
revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri
oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per
cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione,
nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto
importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti
di cui all'art. 1385 del codice civile non
si producono allorche' il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori
polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di
garanzia di cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo
di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione
in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il
livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone
disabili, nonche' le principali caratteristiche, la
conformita' alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi
nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione
del numero minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore
al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per
la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare
reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione
del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare
la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all'art. 12.
Art.
8.
Informazione del consumatore
1.
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono
per iscritto informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro
dell'Unione europea in materia di passaporto e visto
con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche'
gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed
il venditore comunicano al consumatore per iscritto
le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici
locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti
locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,
recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto
con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto
di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal
consumatore per l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della
partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono
essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni
ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul
prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono
comunicate al consumatore.
Art.
9.
Opuscolo informativo
1.
L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore,
indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria
di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili
al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea
in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari
e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come
acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso
e del termine entro il quale il consumatore deve essere
informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi
si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art.
5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50,
nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni
ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore
prima della stipulazione del contratto o vengano concordate
dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Art.
10.
Cessione del contratto
1.
Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei
rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per
iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non
oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,
di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto
turistico e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati
nei confronti dell'organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Art.
11.
Revisione del prezzo
1.
La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando
sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione
delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione
del costo del trasporto, del carburante, dei diritti
e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco
o imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere
superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale
di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto,
previo rimborso
delle somme gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato
nei venti giorni che precedono la partenza.
Art.
12.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1.
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore
che abbia necessita' di modificare in modo significativo
uno o piu' elementi del contratto, ne da' immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento
di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art.
13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore
o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto non puo' essere effettuata,
l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure
rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate,
salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa
o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo,
l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza
o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art.
13.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento
del servizio
1.
Quando il consumatore recede dal contratto nei casi
previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi
ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico
di qualita' equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della differenza del prezzo,
oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi
dal momento del recesso o della cancellazione, la somma
di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto
ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente
dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione
del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore
sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure da
causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso
di prenotazioni.
Art. 14.
Mancato o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore
e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilita', se non provano
che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato
da impossibilita' della prestazione derivante da causa
a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire
il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto
di rivalersi nei loro confronti.
Art.
15.
Responsabilita' per danni alla persona
1.
Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o
dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti
delle convenzioni internazionali che disciplinano la
materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea,
ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932,
n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961
sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge
2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles
del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge
27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di
responsabilita' dell'organizzatore e del venditore,
cosi' come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici
mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni
di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art.
16.
Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
1.
Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341,
secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento
del danno, diverso dal danno alla persona, derivante
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere,
a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto
dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles
il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre
1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento
del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13
della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.
1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della
partenza.
Art.
17.
Esonero di responsabilita'
1.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilita' di cui agli articoli 15 e 16, quando
la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile
al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine
di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso
in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo
ultimo imputabile.
Art.
18.
Diritto di surrogazione
1.
L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito
il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e
azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Art.
19.
R e c l a m o
1.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,
il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso
la localita' di partenza.
Art.
20.
Assicurazione
1.
L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
il consumatore per il risarcimento dei danni di cui
agli articoli 15 e 16.
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative
di assistenza al turista.
Art.
21.
Fondo di garanzia
1.
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo
e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di
viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata
disponibilita' economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al
fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma
1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa
nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto
verranno determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo.
Art.
22.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
*Verificare
sempre se il presente decreto ha subito delle successive
modificazioni o integrazioni